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Sez. 2 - , Sentenza n. 14704 del 22/04/2020 Ud. (dep. 12/05/2020) Rv. 279408 - 05

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Espulsione dal territorio dello Stato - Misura di sicurezza facoltativa - Giudizio di pericolosità sociale - Parametri di valutazione - Individuazione.
Stato
decisa il 2020-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279408-05

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI

In tema di misure di sicurezza personali, il giudizio di pericolosità del condannato richiesto per l'applicazione dell'espulsione dal territorio dello Stato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo e rimanendo coerente e consequenziale rispetto al tessuto argomentativo su cui il giudice di merito ha fondato la propria decisione, onde esso può trovare implicito ma inequivoco fondamento anche nelle circostanze di fatto e nelle valutazioni personologiche effettuate ai fini del giudizio di responsabilità e della commisurazione della sanzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 235 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)