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Sez. 1, Sentenza n. 1027 del 31/10/2018 Cc. (dep. 10/01/2019) Rv. 274790 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA | Applicazione di misura di sicurezza personale - Art. 417 cod. pen. - Accertamento dell'attuale pericolosità del condannato - Necessità.
Stato
decisa il 2018-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274790-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA

Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza ordinata ai sensi dell'art. 417 cod. pen. (nella specie, la libertà vigilata), il magistrato di sorveglianza ha l'onere di verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 202, Cod. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Pen. art. 204 CORTE COST., Cod. Pen. art. 207 CORTE COST., Cod. Pen. art. 208 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 417, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)