Sez. 3, Sentenza n. 33960 del 10/06/2010 Cc. (dep. 21/09/2010) Rv. 248363 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Sospensione condizionale della pena - Illegittima concessione - Correzione ex art. 130 cod. proc. pen. - Esperibilità - Esclusione - Ragione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
Non è rimediabile con lo strumento della correzione di errore materiale, in quanto statuizione derivante, invece, da errore concettuale, l'illegittima concessione, in sentenza, del beneficio della sospensione condizionale della pena, suscettibile di essere rimossa soltanto per mezzo degli ordinari mezzi di impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)