Sez. 6, Sentenza n. 15389 del 04/04/2024 Ud. (dep. 12/04/2024) Rv. 286299-01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Concessione della sospensione condizionale della pena all’esito del giudizio di primo grado - Conferma in appello in presenza di cause ostative - Ricorso alla procedura di correzione di errore materiale - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
Non è emendabile mediante la procedura di correzione di errore materiale la conferma, all'esito del giudizio di appello, della concessione della sospensione condizionale della pena in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative, trattandosi di statuizione derivante da errore concettuale e suscettibile, pertanto, di essere rimossa soltanto per mezzo degli ordinati mezzi di impugnazione.
Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)