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Sez. 6, Sentenza n. 742 del 24/02/1999 Cc. (dep. 29/03/1999) Rv. 214138 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Utilizzazione del procedimento in caso di modificazioni essenziali del provvedimento - Legittimità - Esclusione - Fattispecie in tema di sospensione condizionale della pena.
Stato
decisa il 1999-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214138-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE

In tema di correzione di errori materiali, poiché l'art. 130 cod. proc. pen. è applicabile solo quando la correzione non comporti una modifica essenziale del provvedimento o la sostituzione di una decisione già assunta, non è ammissibile il ricorso a tale procedimento se esso si concluda con l'emanazione di un provvedimento di correzione con il quale il giudice ordini la cancellazione, da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, della frase "Dispone la sospensione condizionale della pena per il tempo e alle condizioni di legge". (Nel caso, in cui la richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena non era contenuta nell 'accordo delle parti - per non poterne l'imputato beneficiare per i suoi precedenti penali - la Corte di cassazione ha ritenuto trattarsi di errore concettuale e non di errore materiale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)