Sez. 1, Sentenza n. 3568 del 09/11/1982 Ud. (dep. 26/04/1983) Rv. 158607 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - SENTENZA DI PRIMO GRADO E DI APPELLO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - SENTENZA DI PRIMO GRADO E DI APPELLO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
La motivazione "per relationem" può trovare adeguata applicazione allorquando le censure dell'appellante non abbiano prospettato questioni o proposto nuovi temi di indagine, che non siano stati già esaminati dettagliatamente dal primo giudice, per cui nella ipotesi di sentenza sostanzialmente confermativa di quella di primo grado, può farsi luogo, per eventuali manchevolezze di motivazione della decisione di appello, a quella impugnata, quando questa sia corretta ed esauriente. (V mass n 152377; (V mass n 150599; (V mass n 150353; (V mass n 149117).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)