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Sez. L, Sentenza n. 8412 del 20/06/2000 (Rv. 537851 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Impugnazione proposta da un rappresentante del lavoratore - Ammissibilità - Conoscenza dell'atto da parte del datore di lavoro entro il termine di decadenza - Necessità.
Stato
decisa il 2000-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537851-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

All'impugnativa del licenziamento (ex art. 6 legge n.604 del 1966), che costituisce un atto giuridico (non negoziale) unilaterale tra vivi a carattere patrimoniale, si applicano le norme sui contratti in quanto compatibili. È quindi ammissibile l'impugnativa mediante un rappresentante investito del relativo potere mediante procura rilasciata in forma scritta; mentre deve escludersi la retroattività della ratifica dell'impugnativa fatta dal rappresentante senza poteri. Conseguentemente anche la preventiva specifica procura o la successiva ratifica, cui è equiparata la proposizione del ricorso giudiziario con cui è impugnato il recesso datoriale, devono essere portate a conoscenza del datore di lavoro entro il termine di decadenza applicabile all'impugnativa del licenziamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)