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Sez. L, Sentenza n. 15888 del 20/09/2012 (Rv. 623967 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Impugnazione proposta da un rappresentante del lavoratore - Ammissibilità - Conoscenza dell'atto da parte del datore di lavoro entro il termine di decadenza - Necessità.
Stato
decisa il 2012-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623967-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

All'impugnativa del licenziamento (ex art. 6 legge n.604 del 1966), che costituisce un atto giuridico (non negoziale) unilaterale tra vivi a carattere patrimoniale, si applicano le norme sui contratti in quanto compatibili. E quindi ammissibile l'impugnativa mediante un rappresentante investito del relativo potere con procura rilasciata in forma scritta, mentre deve escludersi la retroattività della ratifica dell'impugnativa fatta dal rappresentante senza poteri. Ne consegue che, anche la preventiva specifica procura o la successiva ratifica, cui è equiparata la proposizione del ricorso giudiziario con cui è impugnato il recesso datoriale, devono essere portate a conoscenza del datore di lavoro entro il termine di decadenza applicabile all'impugnativa del licenziamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)