Sez. L, Sentenza n. 11178 del 07/10/1999 (Rv. 530516 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Impugnazione proposta da persona diversa dal lavoratore - Relativo atto di legittimazione - Requisiti di validità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema di licenziamento individuale qualora l'impugnativa di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966 - a prescindere dalla sua qualificabilità come atto negoziale o come atto unilaterale non negoziale - sia proposta da persona diversa dal lavoratore (quale l'avvocato) è necessario che il relativo atto di legittimazione (preventiva procura, anche "ad litem", ovvero successiva ratifica rilasciate dal lavoratore) abbia forma scritta e sia tempestivamente portato a conoscenza del datore di lavoro, salvo restando che, a tale ultimo fine, non si richiede la consegna di copia dell'atto, essendo sufficiente la comunicazione dell'esistenza dell'atto stesso e della sua data certa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)