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Sez. 2, Sentenza n. 8834 del 27/08/1990 (Rv. 469084 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RESTITUZIONE DI SOMMA DI DENARO - PARTE INADEMPIENTE - DEBITO DI VALORE.*
Stato
decisa il 1990-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469084-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RESTITUZIONE DI SOMMA DI DENARO - PARTE INADEMPIENTE - DEBITO DI VALORE.*

L'Obbligo di restituzione di una somma di denaro conseguente alla risoluzione di un contratto mentre configura un debito di valuta quando grava sulla parte incolpevole, costituisce invece un debito di valore allorché obbligata alla restituzione è la parte che con la propria inadempienza ha causato la risoluzione del contratto. Pertanto, poiché l'adempimento di un debito di valore postula la reintegrazione effettiva della situazione patrimoniale del creditore, la parte, che in base al contratto di poi risolto per sua colpa abbia ricevuto la somma di denaro, è obbligata alla restituzione di detta somma, adeguata alla sopravvenuta svalutazione monetaria. (Conf 1203/86, mass n 444683; (Conf 4510/85, mass n 441973).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)