Sez. 4, Sentenza n. 10214 del 12/04/1984 Ud. (dep. 17/11/1984) Rv. 166753 - 01
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - NATURA - MOTIVAZIONE - IN GENERE - CONCESSIONE DI PROVVISIONALE SUL GIUDIZIO DI APPELLO ANCHE SENZA RICHIESTA DELLA PARTE CIVILE - LEGITTIMITÀ - NECESSITÀ DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - NATURA - MOTIVAZIONE - IN GENERE - CONCESSIONE DI PROVVISIONALE SUL GIUDIZIO DI APPELLO ANCHE SENZA RICHIESTA DELLA PARTE CIVILE - LEGITTIMITÀ - NECESSITÀ DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento di assegnazione di una "provvisionale" alla parte civile ha contenuto di liquidazione forfettaria e parziale del danno e costituisce esplicazione di un potere discrezionale del giudice che lascia salva per l'imputato la più ampia difesa nel giudizio civile per la liquidazione definitiva del danno. Pertanto, detta assegnazione può aver luogo nel giudizio di appello anche senza espressa richiesta della parte civile e senza che il giudice provveda a darne specifica motivazione. (Conf mass n 154537; (Conf mass n 154393; (Conf mass n 150092).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)