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Sez. U, Sentenza n. 6051 del 15/10/1983 (Rv. 430858 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORSO DURANTE IL RAPPORTO - PRESUPPOSTI - STABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430858-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORSO DURANTE IL RAPPORTO - PRESUPPOSTI - STABILITÀ - CONDIZIONI.*

Un rapporto di lavoro, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, può ritenersi assistito da garanzia di stabilità, e, quindi, comportare, in costanza del rapporto medesimo, la decorrenza della prescrizione dei diritti del dipendente, solo qualora quest'ultimo abbia possibilità di insorgere avverso un licenziamento illegittimo e di rimuoverne gli effetti, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ovvero in forza di leggi speciali o di specifiche pattuizioni, idonee ad assicurare una tutela di intensità pari a quella prevista dalla citata norma. (Conf 54/78, mass n 389350).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)