diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 54 del 09/01/1978 (Rv. 389350 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - RAPPORTO DI LAVORO CON DATORE PUBBLICO O PRIVATO - DIRITTI DEL LAVORATORE - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE IN COSTANZA DEL RAPPORTO - CONDIZIONE - STABILITA - NOZIONE - FATTISPECIE (RAPPORTO DI LAVORO CON UN DIRIGENTE DI AZIENDA MUNICIPALIZZATA).*
Stato
decisa il 1978-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389350-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - RAPPORTO DI LAVORO CON DATORE PUBBLICO O PRIVATO - DIRITTI DEL LAVORATORE - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE IN COSTANZA DEL RAPPORTO - CONDIZIONE - STABILITA - NOZIONE - FATTISPECIE (RAPPORTO DI LAVORO CON UN DIRIGENTE DI AZIENDA MUNICIPALIZZATA).*

Un rapporto di lavoro, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, puo ritenersi assistito da garanzia di stabilita, e, quindi, comportare, in costanza del rapporto medesimo, la decorrenza della prescrizione dei diritti del dipendente, solo qualora quest'ultimo abbia possibilita di insorgere avverso licenziamento illegittimo, e di rimuoverne gli effetti, ai sensi dell'art 18 della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), ovvero in forza di leggi speciali o specifiche pattuizioni, idonee ad assicurare una tutela di intensita pari a quella prevista dalla citata norma. (nella specie, i giudici del merito avevano riconosciuto detta stabilita al rapporto di lavoro con un dirigente di azienda municipalizzata, sulla base del rilievo che questi poteva ricorrere avverso illegittimo licenziamento, ai sensi dell'art 19 del CCNL del 18 dicembre 1970, al collegio nazionale, costituito su base paritetica dalle contrapposte organizzazioni sindacali. Le Sezioni Unite della suprema Corte, alla stregua del principio di cui sopra, hanno cassato con rinvio tale statuizione, per mancata indagine sui poteri di quel collegio, al fine di stabilire se il dipendente potesse o meno rimuovere gli effetti di licenziamento illegittimo, nel senso indicato). (V 4732/76, mass n 383471; (V 1268/76, mass n 379956).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 18/12/1970 num. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)