Sez. 2, Ordinanza n. 21418 del 08/10/2009 (Rv. 610559 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Autorità opposta - Amministrazione statale - Costituzione personale o tramite funzionario delegato ovvero contumacia della stessa - Sentenza - Ricorso in cassazione - Notificazione - All'autorità opposta presso la sua sede - Necessità - Notificazione del ricorso presso un ente locale - Conseguenze - Inesistenza della notificazione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di opposizioni a sanzioni amministrative, quando l'autorità opposta (costituita da un organo periferico dell'Amministrazione statale) si è difesa personalmente o tramite un proprio funzionario, oppure è rimasta contumace, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal giudice di pace dev'essere notificato all'autorità stessa presso la sua sede legale. Ne consegue che, ove il ricorso, correttamente indirizzato all'Amministrazione statale, sia, invece, notificato ad un ente locale, tale notificazione - in assenza di qualsivoglia rapporto organico con l'Amministrazione dello Stato, e non potendosi desumere altrimenti un qualche collegamento tra i due enti - sarà inesistente e, in difetto di costituzione dell'autorità periferica medesima, non potrà essere ordinato il suo rinnovo. (Principio affermato con riferimento al caso di un ricorso per cassazione indirizzato alla Prefettura e notificato presso il Comune).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)