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Sez. L, Sentenza n. 128 del 08/01/2002 (Rv. 551417 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI | Periodo antecedente alla privatizzazione dei rapporti di lavoro e alla stipulazione del primo contratto collettivo - Materia degli inquadramenti - Disciplina con norme di legge e regolamento - Conseguenze - Diretta interpretazione delle norme di diritto obiettivo da parte della Corte di Cassazione - Ammissibilità - Fattispecie relativa agli elementi costitutivi delle mansioni della qualifica di ispettore capo aggiunto.
Stato
decisa il 2002-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551417-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI

Prima dell'istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato e della privatizzazione dei rapporti di lavoro dei ferrovieri - e, più precisamente, fino alla stipulazione dei previsti contratti collettivi, a norma della disposizione transitoria di cui all'art. 21 legge 17 maggio 1985 n. 210 -, detti rapporti di lavoro sono stati disciplinati, anche in materia di inquadramento del personale, da norme di legge e di regolamento, costituenti diritto obiettivo soggetto alla diretta interpretazione da parte del giudice, anche nel giudizio di cassazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva accertato lo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni della qualifica di ispettore capo aggiunto; in particolare la S.C., previo esame della disciplina in materia di inquadramenti di cui all'art. 2 legge 6 febbraio 1979 n. 42, all'art. 1 legge 10 luglio 1984 n. 292 e ai D.M. 21 luglio 1979 e 14 maggio 1985, emanati dal Ministro dei trasporti in base a un potere conferito dalle leggi citate ai fini della precisazione ed integrazione della normativa legale, ha osservato che ciascun "alinea" delle norme regolamentari relative alla qualifica dell'ispettore capo aggiunto, riguardando funzioni eterogenee, indicava profili professionali sufficienti ai fini dell'integrazione della qualifica, e che le attività elencate in ciascun profilo concorrevano a definire i tipi e i livelli di professionalità richiesti, ma non dovevano necessariamente essere tutte configurabili nelle mansioni concretamente affidate al singolo impiegato).

Riferimenti normativi: Legge 06/02/1979 num. 42 art. 2, Legge 10/07/1984 num. 292 art. 1, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., DM Trasporti 21/07/1979, DM Trasporti 14/05/1985

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)