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Sez. 3, Sentenza n. 8413 del 27/05/2003 (Rv. 563614 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO | Riforma della sentenza di primo grado - Decisione d'ufficio anche sulle spese del giudizio di primo grado - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563614-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO

Il giudice di appello, quando riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, deve, con giudizio complessivo e senza che sia necessario uno specifico mezzo di impugnazione, decidere sulle spese del primo grado oltre che su quelle del giudizio di appello.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)