Sez. L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002 (Rv. 556172 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Accoglimento anche parziale dell'appello - Potere del giudice di modificare la ripartizione delle spese fatta in primo grado - Sussistenza - Compensazione delle spese - Potere discrezionale del giudice - Obbligo di motivazione espressa - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Il giudice di appello che accolga anche parzialmente il gravame ha il potere di modificare la ripartizione delle spese fatte dal primo giudice, ma anche in questo caso la compensazione delle spese costituisce esercizio di un potere discrezionale non soggetto a motivazione, questa essendo evincibile dal complesso delle statuizioni relative ai vari punti della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)