Sez. 3, Sentenza n. 7555 del 22/12/1983 (Rv. 432152 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TERRENO UNICO DIVISO IN PIÙ PARTI DISTINTE ED AUTONOME - VENDITA RELATIVA ALL'INTERO COMPRENSORIO - DIRITTO DI PRELAZIONE DEL SINGOLO COLTIVATORE CON RIGUARDO AL FONDO DA LUI CONDOTTO - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TERRENO UNICO DIVISO IN PIÙ PARTI DISTINTE ED AUTONOME - VENDITA RELATIVA ALL'INTERO COMPRENSORIO - DIRITTO DI PRELAZIONE DEL SINGOLO COLTIVATORE CON RIGUARDO AL FONDO DA LUI CONDOTTO - AMMISSIBILITÀ.*
Il diritto di prelazione e di riscatto agrari - previsto dallo art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 - può essere esercitato, allorché si tratti di un unico terreno diviso in più porzioni distinte ed autonome, dal singolo coltivatore con riguardo al fondo da lui condotto, ancorché la vendita riguardi l'intero comprensorio, dovendosi intendere la locuzione "a parità di condizioni", adoperata dalla richiamata norma, in maniera estensiva e con riguardo alla fattispecie normale, in cui il fondo alienato coincide con quello oggetto del contratto agrario, escludendo - stante la ratio della legge - l'Obbligo del singolo colono ad acquistare una maggiore estensione di terreno. (V 2347/81, mass n 413100; (V 3384/80, mass n 407196; (V 2930/75, mass n 376995; (Conf 1862/74, mass n 370082).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)