Sez. 3, Sentenza n. 2930 del 29/07/1975 (Rv. 376995 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL RISCATTO - UNICO FONDO DIVISO IN PIU PORZIONI DISTINTE ED AUTONOME - PLURALITA DI COLTIVATORI - PRELAZIONE O RISCATTO DI UN SOLO COLTIVATORE PER LA PARTE DI SUA SPETTANZA - SUFFICIENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL RISCATTO - UNICO FONDO DIVISO IN PIU PORZIONI DISTINTE ED AUTONOME - PLURALITA DI COLTIVATORI - PRELAZIONE O RISCATTO DI UN SOLO COLTIVATORE PER LA PARTE DI SUA SPETTANZA - SUFFICIENZA.*
La prelazione ed il riscatto di cui all'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 possono essere esercitate da un solo coltivatore per la parte di fondo a lui concessa nella ipotesi di un unico fondo diviso in piu porzioni distinte ed autonome, sia sotto l'aspetto giuridico, perche concesse separatamente a piu coltivatori in forza di altrettanti rapporti agrari, che sotto il profilo economico, in quanto indipendenti per caratteristiche ed esigenze culturali e produttive. (V 1862/74, mass n 370082; 2204/73, mass n 365438).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)