Sez. 2, Sentenza n. 47409 del 17/10/2014 Ud. (dep. 18/11/2014) Rv. 260959 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rinnovazione della richiesta - Identità di contenuto - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il sindacato del giudice del dibattimento sulla ordinanza di reiezione del rito abbreviato condizionato impone che l'istanza sia proposta esattamente negli stessi termini in cui era stata originariamente avanzata, non essendo consentito modificare in alcun modo la condizione, neanche al fine di renderla meno gravosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di trasformare la richiesta da condizionata ad incondizionata, tale dovendosi qualificare la reiterata richiesta subordinata alla acquisizione dei risultati di incidenti probatori, in corso di svolgimento innanzi al GIP, destinati naturalmente a far parte del compendio probatorio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)