Sez. 3, Sentenza n. 9863 del 08/10/1990 (Rv. 469404 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - MANCATO RILASCIO DEL FONDO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - MANCATO RILASCIO DEL FONDO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Qualora l'affittuario di fondo rustico, nonostante la risoluzione o la cessazione del rapporto, continui a coltivare il fondo ed a percepirne i frutti, trova applicazione a suo carico l'art. 1591 cod. civ., il quale gli fa Obbligo, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno - se dimostrato - di pagare il canone fino alla riconsegna dell'immobile. Ai fini di stabilire quale sia il canone dovuto, quando siano sopravvenute norme vincolistiche che abbiano determinato imperativamente il canone - non importa se con efficacia retroattiva o meno - è al canone legale e non a quello pattizio che occorre fare riferimento. (Conf 4401/86, mass n 447157; (Conf 2168/80, mass n 405835).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)