Sez. 3, Sentenza n. 4401 del 04/07/1986 (Rv. 447157 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER LA RITARDATA RESTITUZIONE - CANONE LEGALE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER LA RITARDATA RESTITUZIONE - CANONE LEGALE.*
Il canone che il conduttore, il quale continui nell'occupazione di fatto dell'immobile locatogli, è tenuto a corrispondere al locatore, ai sensi dell'art. 1591 e salvo il diritto di questi a pretendere il maggior danno, è quello legale e non quello pattuito in misura eccedente lo stesso e, quindi, contra legem. (V 4149/83, mass n 429101; (V 497/84, mass n 432729).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)