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Sez. 3, Sentenza n. 2692 del 16/03/1987 (Rv. 451799 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO - RESPONSABILITÀ DEL CUSTODE - CONCORSO AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451799-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO - RESPONSABILITÀ DEL CUSTODE - CONCORSO AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La responsabilità per rovina di edificio, ai sensi dell'art. 2053 cod. civ., realizza una ipotesi particolare di danni da cose in custodia e grava sul proprietario dell'edificio stesso, con la conseguenza che per il principio di specialità il suo configurarsi impedisce l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. e, quindi, il concretarsi della responsabilità del custode, salvo il caso di concorso fattivo di quest'ultimo nella Determinazione della rovina dell'edificio e, comunque, il regresso ex art. 2055 cod. civ. spettante al proprietario per la violazione del dovere di vigilanza disposto dal citato art. 2051. (V 3713/56; (Conf 693/81, mass n 411160).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053, Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)