Sez. 3, Sentenza n. 693 del 29/01/1981 (Rv. 411160 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE - RESPONSABILITA EX ART 2053 COD CIV - CONCORSO CON LA RESPONSABILITA PREVISTA PER IL DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
RESPONSABILITA CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE - RESPONSABILITA EX ART 2053 COD CIV - CONCORSO CON LA RESPONSABILITA PREVISTA PER IL DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La responsabilita per rovina di edificio, che a norma dell'art 2053 cod civ grava sul proprietario dell'edificio, comprende ogni disgregazione, sia pure limitata, dell'edificio stesso ovvero di elementi accessori in esso stabilmente incorporati compresa la rottura dei tubi dell'impianto idrico. Essa si pone quale ipotesi particolare di danni da cose in custodia, onde, per il principio di specialita, il suo configurarsi impedisce l'applicazione dell'art 205 cod civ e quindi il concretarsi della responsabilita del conduttore verso terzi per l'immobile in sua custodia, con la conseguenza che dei danni derivati ad un terzo dalla rottura di una conduttura dell'acqua risponde nei confronti del terzo il proprietario dell'edificio a termini del citato art 2053 e non il conduttore dell'edificio medesimo, poiche il contratto di locazione non importa il venir meno della sua responsabilita per rovina dell'edificio non escludendone il dovere di vigilare sull'efficienza dell'immobile, salvo il caso di concorso fattivo e non puramente omissivo del conduttore nella Determinazione della rovina dell'edificio e comunque il regresso ex art 2055 cod civ spettante al proprietario per la violazione di quel dovere ex art 2051 di vigilanza, pur sempre concretantesi a carico del conduttore per la eventuale Mancanza di un suo intervento riparatore o di salvaguardia del bene. (V 4064/78, mass n 393669; (V 670/48; (V 3933/77, mass n 387632).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)