Sez. 3, Ordinanza n. 1177 del 29/01/2002 (Rv. 551956 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Competenza per territorio derogabile - Eccezione del convenuto - Onere di formulazione nella comparsa di risposta a pena di decadenza - Utilizzabilità della memoria di cui all'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ. - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO
Tra le eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio, suscettive di essere dedotte dal convenuto con la memoria di cui all'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ., non può essere ricompresa l'eccezione di incompetenza per territorio nei casi diversi da quelli indicati nell'art. 28 cod. proc. civ., posto che tale eccezione, in ragione della espressa e specifica previsione dettata dall'art. 38, secondo comma, cod. proc. civ., deve essere formulata, a pena di decadenza, nella comparsa di riposta nel rispetto dei termini previsti per il deposito di tale atto dall'art. 166 dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 180 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)