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Sez. 1, Sentenza n. 4426 del 07/07/1981 (Rv. 415125 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - PROVA EMATOLOGICA - AMMISSIONE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DELLA RILEVANZA - FACOLTA DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415125-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - PROVA EMATOLOGICA - AMMISSIONE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DELLA RILEVANZA - FACOLTA DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI.*

In tema di dichiarazione giudiziale della paternita, il carattere non piu eccezionale della prova ematologica, per effetto della nuova formulazione dell'art 269 cod civ introdotta dalla legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia, non implica che la prova medesima debba essere necessariamente disposta, rientrando nella facolta del giudice del merito di escluderne la Rilevanza, qualora sia in grado di formarsi un sicuro convincimento (nella specie in ordine all'affermazione della paternita naturale) sulla base di altri elementi acquisiti al processo. (Conf 3741/80, mass n 407591; (Conf 4424/77, mass n 388010).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)