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Sez. 1, Sentenza n. 4424 del 17/10/1977 (Rv. 388010 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - NUOVO REGIME DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - PROVA EMATOLOGICA - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388010-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - NUOVO REGIME DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - PROVA EMATOLOGICA - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*

In tema di dichiarazione giudiziale di paternita, l'art 269 secondo comma cod civ, nel testo fissato dall'art 113 della legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia, ove dispone che la prova della paternita puo essere data con 'ogni mezzò, comporta che, al fine indicato, puo trovare ingresso anche la prova ematologica, ma non implica che questa debba essere necessariamente disposta, pure quando il giudice sia in grado di fondare il proprio convincimento sulle risultanze gia acquisite. (Conf 695/76, mass n 379341).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)