Sez. 2, Sentenza n. 1543 del 17/03/1981 (Rv. 412204 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - OPERATIVITA - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - OPERATIVITA - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'operativita della compensazione legale e di quella giudiziale e indispensabile - data la norma dell'art 1241 cod civ, secondo cui i debiti contrapposti si estinguono per compensazione per le quantita corrispondenti - la concreta Determinazione dell'ammontare dei relativi crediti, dalla quale, pertanto, il giudice non puo assolutamente prescindere.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)