Sez. 1, Sentenza n. 16845 del 25/08/2004 (Rv. 576218 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Membri laici delle commissioni edilizie - Equiparabilità ai dipendenti, agli amministratori o ai rappresentanti comunali - Esclusione - Conseguenze - Normativa sul rimborso delle spese processuali sostenute nei giudizi instaurati a causa della funzione svolta - Inapplicabilità - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza o manifesta inammissibilità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
I componenti esterni della commissione edilizia comunale - organo ausiliario del Comune a carattere non burocratico, che esercita funzioni consultive obbligatorie ma non vincolanti - conservano il proprio "status" professionale e non entrano a far parte dell'apparato impiegatizio dell'ente (non essendo in alcun modo equiparabili ai dipendenti del Comune), né per altro verso sono assimilabili agli amministratori o rappresentanti dell'ente locale (dato che non esercitano funzioni di governo del Comune, né ricoprono una carica elettiva a seguito di pubbliche elezioni). Pertanto, ai detti componenti esterni della commissione edilizia comunale non si applica la disciplina del rimborso delle spese processuali (nella specie, di natura penale) sostenute in relazione ad un procedimento instaurato a causa della funzione dai medesimi svolta in senso alla commissione (e conclusosi con un decreto di archiviazione pronunciato dal giudice per le indagini preliminari), disciplina prevista, per i dipendenti degli enti locali, da una normativa regolamentare (l'art. 16 del d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, poi riprodotto dall'art. 22 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e dall'art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 368, tutti relativi al trattamento economico e normativo del personale degli enti locali), e per gli amministratori e i rappresentanti comunali, da una normativa di legge (l'art. 23 della legge 27 dicembre 1985, n. 816); e l'inapplicabilità di detta disciplina, essendo giustificata dalla diversità di "status" professionale, rende manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della citata legge n. 816 del 1985 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. (essendo peraltro manifestamente inammissibile la questione proposta con riferimento alle norme contenute nei detti d.P.R., trattandosi di atti privi di forza di legge).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1985 num. 816 art. 23, DPR 01/06/1979 num. 191 art. 16, DPR 25/06/1983 num. 347 art. 22, DPR 13/05/1987 num. 368 art. 67, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)