Sez. 1, Sentenza n. 6047 del 24/11/1995 Cc. (dep. 19/01/1996) Rv. 203920 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (Ordinamento Penitenziario) | Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che abbia rigettato il reclamo avverso il decreto del Ministro di Grazia e Giustizia applicativo del regime speciale previsto dall'art. 41 bis legge 26 luglio 1975 n. 354 - Sopravvenuta scadenza del termine di efficacia del decreto - Inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse - Sussistenza.
Istituti di prevenzione e di pena (Ordinamento Penitenziario)
È inammissibile il ricorso presentato avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza con la quale viene dichiarato improponibile il reclamo avverso il decreto ministeriale di applicazione del regime carcerario speciale previsto dall'art. 41 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 presentato ai sensi dell'art. 14 ter della stessa legge se nel frattempo il decreto ha perduto efficacia per l'intervenuta scadenza semestrale. Per proporre impugnazione infatti occorre avere un interesse concreto, attuale ed apprezzabile e non basta la pretesa meramente teorica ed astratta all'esattezza giuridica della pronuncia quando essa non possa portare alcuna modificazione degli effetti del provvedimento impugnato.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)