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Sez. 1, Sentenza n. 8501 del 14/12/2012 Cc. (dep. 21/02/2013) Rv. 254704 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Sanzione della esclusione dalle attività comuni - Reclamo del condannato - Sanzione già scontata - Declaratoria di inammissibilità del giudice di sorveglianza - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254704-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il giudice di sorveglianza investito dal reclamo del condannato, sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso la sanzione della misura dell'esclusione dalle attività comuni già scontata non può dichiarare l'inammissibilità della richiesta per carenza di interesse ma, qualora ritenga fondate le doglianze, deve revocarla ora per allora. (Fattispecie nella quale al condannato era stata applicata la sanzione per un periodo superiore al limite massimo di quindici giorni, previsto dalla legge).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)