Sez. L, Sentenza n. 6872 del 21/11/1986 (Rv. 448973 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RICHIESTA DI INTERVENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - RIGETTO DELLA MEDESIMA PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI - OBBLIGAZIONI DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI - PERSISTENZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RICHIESTA DI INTERVENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - RIGETTO DELLA MEDESIMA PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI - OBBLIGAZIONI DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI - PERSISTENZA - LIMITI.*
Ove il datore di lavoro richieda, ma non ottenga, l'intervento della cassa integrazione guadagni mancandone i presupposti di legge, egli è tenuto alla corresponsione delle retribuzioni ai suoi dipendenti, a meno che non provi la sussistenza di una situazione di impossibilità sopravvenuta, che può consistere nella non utilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro in quanto non prevedibili, né evitabili, né riferibili a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale. (V 3242/81, mass n 413820).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Legge 03/02/1963 num. 77 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)