Sez. L, Sentenza n. 3242 del 16/05/1981 (Rv. 413820 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ART 7 DELLA LEGGE N 164 DEL 1975 - NATURA INTEGRATIVA DEL PRECEDENTE SISTEMA DI OPERATIVITA DELLA CASSA PREDETTA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ART 7 DELLA LEGGE N 164 DEL 1975 - NATURA INTEGRATIVA DEL PRECEDENTE SISTEMA DI OPERATIVITA DELLA CASSA PREDETTA.*
L'art 7 della legge 20 maggio 1975 n 164 ha natura meramente integrativa del precedente sistema di operativita della cassa integrazione guadagni per i lavoratori dell'industria, alla stregua del quale, anche anteriormente all'entrata in vigore di tale norma, il datore di lavoro che, in presenza delle condizioni per la integrazione salariale, omettendo o ritardando l'attivazione del relativo procedimento, avesse impedito ai propri dipendenti di acquisire il diritto all'integrazione stessa, sarebbe rimasto obbligato nei confronti di costoro al risarcimento del danno mediante corresponsione di somma equivalente alla non conseguita integrazione.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)