Sez. 2, Sentenza n. 10452 del 13/06/1985 Ud. (dep. 09/11/1985) Rv. 171004 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ AL TENTATIVO - CONDIZIONI.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ AL TENTATIVO - CONDIZIONI.*
La circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. è applicabile al delitto tentato solo quando si abbia la prova rigorosa che, se l'Azione penalmente illecita fosse stata portata a termine, il danno patrimoniale derivatone sarebbe stato di speciale tenuità. (Conf mass n 159348).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)