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Sez. L, Sentenza n. 7669 del 23/06/1992 (Rv. 477859 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro notturno | Svolto sistematicamente secondo regolari turni periodici - Maggiorazione relativa del compenso - Inclusione nella retribuzione base - Rilevanza sul calcolo delle competenze indirette - Necessità.
Stato
decisa il 1992-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477859-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro notturno

Il lavoro notturno sistematicamente svolto, secondo regolari turni periodici, in sostituzione di quello diurno rappresenta lavoro normale e, pertanto, l'eventuale maggiorazione per esso prevista dal contratto (collettivo o individuale), in quanto costituente un elemento costante della retribuzione, anziché un compenso solo accidentale (perché collegato a determinate condizioni di tempo e di luogo), è computabile (oltre che ai fini dell'indennità di anzianità) ai fini di (altri) istituti indiretti per i quali la legge o la disciplina contrattuale facciano riferimento alla retribuzione globale di fatto e, in particolare, ai fini, rispettivamente, del compenso per festività (ex art. 5 della legge n. 260 del 1949, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 90 del 1954) nonché - ai sensi dell'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, reso efficace "erga omnes" con d.p.r. 28 luglio 1960 n. 1070 e del c.c.n.l. 16 luglio 1979 per le aziende metalmeccaniche - ai fini della gratifica natalizia e del compenso per le ferie.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 27/10/1946 num. 17, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)