Sez. L, Sentenza n. 12683 del 17/10/2001 (Rv. 549703 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO | Prestato secondo turni periodici - Maggiorazione retributiva prevista (con disposizione di maggior favore) dal contratto collettivo - Inclusione nel computo di trattamenti economici non vincolati per legge ad una nozione omnicomprensiva di retribuzione - Obbligatorietà - Insussistenza - Fattispecie relativa alla misura delle mensilità supplementari previste dal contratto collettivo per i lavoratori aeroportuali.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO
La circostanza che il lavoro notturno sia prestato con regolarità secondo turni periodici - e cioè con modalità che, a norma dell'art. 2108, secondo comma, cod. civ. escluderebbero la necessità di una maggiorazione retributiva - non comporta la necessaria incidenza della maggiorazione retributiva spettante per il lavoro notturno, nonostante tale regolarità, a norma di disposizione di maggior favore del contratto collettivo, nel computo di quei trattamenti economici - quali le mensilità supplementari - per i quali la legge non impone il riferimento ad una nozione omnicomprensiva di retribuzione, se per questi trattamenti il contratto collettivo fa riferimento ad una nozione di retribuzione comportante la non rilevanza di detta maggiorazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, interpretata la clausola del c.c.n.l. applicabile ai dipendenti aeroportuali contenente la definizione della nozione di "retribuzione mensile di fatto", aveva escluso la computabilità della maggiorazione per lavoro notturno ai fini della tredicesima e della quattordicesima mensilità, la cui contemporanea previsione aveva reputato integrare un trattamento di maggior favore rispetto alla previsione della sola gratifica natalizia da parte dell'accordo interconfederale 17 ottobre 1946, esteso "erga omnes" con d.P.R. 28 luglio 1979 n. 1070, facente riferimento per il computo di questa gratifica alla nozione di retribuzione globale di fatto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 com. 2 CORTE COST., DPR 28/07/1969 num. 1070 art. 7, DPR 28/07/1969 num. 1070
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)