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Sez. 3, Sentenza n. 7622 del 30/03/2010 (Rv. 612236 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE | Inosservanza dell'art. 174 cod. proc. civ. - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Mera irregolarità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612236-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE

L'inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 cod. proc. civ., in difetto di una espressa sanzione di nullità, costituisce una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità degli atti e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza. (Fattispecie relativa all'intervenuta sostituzione, nel corso dell'istruzione, prima di un giudice istruttore autorizzato ad astenersi e, poi, del successivo giudice istruttore per sopravvenuta variazione tabellare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)