Sez. 2, Sentenza n. 5690 del 20/06/1996 (Rv. 498201 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE | Contratto preliminare di vendita di costruendo appartamento - Giudizio di merito - Esclusione della eccessiva onerosità sopravvenuta - Incensurabilità in cassazione - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE
È incensurabile in sede di legittimità, in quanto sorretto da congrua e corretta motivazione, l'apprezzamento del giudice di merito, il quale, ai fini della risoluzione del contratto preliminare di vendita di un costruendo appartamento, per eccessiva onerosità sopravvenuta nello spazio di tempo intercorrente tra la conclusione del preliminare medesimo ed il termine fissato per l'esecuzione, abbia ritenuto che l'aumento dei costi nel settore edilizio, già in atto al momento della stipulazione del contratto, fosse prevedibile e rientrante nella comune alea contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)