Sez. 3, Sentenza n. 666 del 13/03/1970 (Rv. 345859 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - COMPRAVENDITA DI UN COSTRUENDO APPARTAMENTO - AUMENTO DEL COSTO DELLA MANO D'OPERA - CONFIGURABILITA DI NORMALE ALEA DEL CONTRATTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - COMPRAVENDITA DI UN COSTRUENDO APPARTAMENTO - AUMENTO DEL COSTO DELLA MANO D'OPERA - CONFIGURABILITA DI NORMALE ALEA DEL CONTRATTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
E incensurabile in Sede di legittimita, in quanto sorretto da congrua e corretta motivazione, l'apprezzamento del giudice di merito, il quale, ai fini della risoluzione del contratto per eccessiva onerosita, abbia ritenuto che l'aumento dei costi della mano d'opera nel settore edilizio, gia in atto al momento della stipulazione del contratto di vendita del costruendo appartamento, fosse prevedibile e rientrasse nella normale alea del contratto. (V 2518-69, massima n 342078).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)