Sez. 3, Sentenza n. 6408 del 25/06/1990 (Rv. 467982 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - ESENZIONE DI OPERE SUL BENE LOCATO - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - ESENZIONE DI OPERE SUL BENE LOCATO - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA.*
Nel regime di proroga legale dei contratti di locazione, sono devolute alla Competenza del pretore dall'art. 41 legge 23 maggio 1950 n. 253 - applicabile anche ai contratti soggetti a proroga legale ed in regime transitorio a norma dell'art. 58 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - solo le controversie concernenti l'Esercizio delle facoltà del conduttore di procedere direttamente, previa autorizzazione dello stesso giudice, all'esecuzione delle opere sul bene locato in regime vincolistico; va, invece, determinata secondo le ordinarie regole la Competenza in ordine alle controversie, relative a contratti di locazione in regime di proroga, in cui il conduttore chieda al locatore il rimborso delle suddette spese eseguite senza la preventiva autorizzazione del pretore ai sensi del citato art. 41. (V 2659/86, mass n 445722; (V 2905/80, mass n 406639).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)