Sez. 1, Sentenza n. 3293 del 07/04/1994 (Rv. 486075 - 01)
Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - In genere | Emanazione di atti illegittimi - Colpa della amministrazione - Ravvisabilità nella violazione della norma - Errore scusabile dei funzionari - Irrilevanza.
Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - In genere
Ai fini dell'affermazione delle responsabilità della pubblica amministrazione, mentre in relazione all'attività materiale si richiede l'elemento soggettivo dell'imputabilità dell'attività per dolo o per colpa, in relazione all'attività provvedimentale, sfociata nell'emanazione di atti illegittimi, formatisi al termine di una complessa fase procedimentale che ha interessato molti soggetti (nella specie, si trattava di ordinanza di acquisizione di una cava al patrimonio indisponibile del comune ex art. 15 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 per mancanza di concessione, ritenuta necessaria), la colpa dell'amministrazione è di per sè ravvisabile nella violazione della norma, operata consapevolmente con l'emanazione o con l'esecuzione dell'atto amministrativo, senza che l'amministrazione possa giovarsi dell'errore scusabile dei propri funzionari.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)