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Sez. 6, Sentenza n. 21204 del 03/04/2013 Ud. (dep. 17/05/2013) Rv. 255670 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Consapevolezza da parte del denunziante di esporre l'incolpato al rischio di un procedimento penale - Necessità - Modalità dell'accertamento.
Stato
decisa il 2013-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255670-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO

In tema di calunnia, l'elemento soggettivo, che deve estendersi alla consapevolezza di esporre al rischio di un procedimento penale l'accusato che si sa innocente, è evidenziato dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto ai fini dell'accertamento del dolo. (Fattispecie nella quale la Corte, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, ha assolto perché il fatto non costituisce reato l'imputato che aveva accusato i vigili urbani di avergli irrogato una sanzione amministrativa "con motivazione falsa attuando abuso di potere" in un atto presentato allo sportello comunale dedicato ai rapporti con il cittadino e contenente espressioni del tutto generiche).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)