Sez. 1, Sentenza n. 9227 del 01/09/1995 (Rv. 493849 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Assuntore del concordato - Ricorso per Cassazione - Legittimazione - Sussistenza - Condizioni - Contestuale liberazione del debitore originario.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE
Esclusa la possibilità di un intervento di terzo nel giudizio di Cassazione, la legittimazione al ricorso di un soggetto non partecipe al precedente grado di giudizio è ravvisabile solo a condizione di poter identificare nel medesimo un successore a titolo universale o particolare nel diritto controverso. Pertanto, l'assuntore del concordato in cui è sfociata una procedura di amministrazione straordinaria (il quale non può essere definito successore a titolo universale dell'imprenditore in procedura) è legittimato a proporre ricorso per Cassazione, quale successore a titolo particolare del medesimo assuntore nelle singole posizioni debitorie che con il concordato egli si è accollato, a condizione che risulti la contestuale liberazione del debitore originario, mentre, ove tale liberazione non sia stata prevista, va esclusa detta legittimazione, dal momento che la titolarità passiva delle obbligazioni continua a far capo al predetto debitore, ancorché a costui si affianchi, quale garante e coobbligato, l'assuntore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Legge Falliment. art. 212, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 212, Legge Falliment. art. 213 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 213 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)