Sez. 1, Sentenza n. 835 del 28/01/1997 (Rv. 502073 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE | Qualità di successore a titolo particolare del medesimo nella posizione del debitore originario - Condizioni - Avvenuta coeva liberazione del debitore originario - Necessità- Legittimazione, altrimenti, dell'assuntore, che non ha partecipato al grado precedente di giudizio, a proporre ricorso per cassazione - Inconfigurabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE
La legittimazione a proporre ricorso per cassazione, di un soggetto che non abbia partecipato al grado precedente del giudizio può essere riconosciuta soltanto se egli sia un successore a titolo universale o particolare nel diritto controverso. La qualifica di successore a titolo particolare non può essere riconosciuta, in via generale, all'assuntore di un concordato nel quale si concluda la procedura di amministrazione straordinaria, ma solo nell'ipotesi in cui vi sia stato il suo subingresso nelle singole posizioni debitorie, con la contestuale liberazione del debitore originario. Qualora, invece, tale liberazione non sia prevista, egli - quale che sia la qualificazione giuridica a lui attribuibile - non succede al debitore originario nella titolarità passiva del rapporto obbligatorio, il quale continua a far capo al primo, anche se ad esso si affianca l'assuntore in veste di garante e coobbligato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)