Sez. 1, Sentenza n. 9333 del 16/12/1987 (Rv. 456509 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - IN TEMA DI CONTENZIOSO ELETTORALE AMMINISTRATIVO - TERMINI - RISOLUZIONE ALLA METÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO - TERMINE SEMESTRALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA PER LA PROPOSIZIONE AL RICORSO - NECESSITÀ.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - IN TEMA DI CONTENZIOSO ELETTORALE AMMINISTRATIVO - TERMINI - RISOLUZIONE ALLA METÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO - TERMINE SEMESTRALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA PER LA PROPOSIZIONE AL RICORSO - NECESSITÀ.*
In tema di procedimento contenzioso elettorale la legge 23 dicembre 1966 n. 1147 all'art. 1, modificando il preesistente sistema disciplinato dal d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 ed introducendo l'art. 82/3 sancisce il principio secondo cui nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile, ma tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà. Discende da tale principio normativo che anche il termine annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. è ridotto alla metà, sicché la proposizione del ricorso, nel caso di mancata notifica della sentenza d'appello, resta preclusa ove non venga effettuata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d'appello (con la sospensione del periodo feriale ove ricorra). (V 1928/83, mass n 426769; (V 3022/82, mass n 420952).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 n. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)