Sez. 1, Sentenza n. 3022 del 14/05/1982 (Rv. 420952 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - IN TEMA DI CONTENZIOSO ELETTORALE AMMINISTRATIVO - TERMINI - RIDUZIONE ALLA METÀ - TERMINE ANNUALE PER LA IMPUGNAZIONE - INCLUSIONE.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - IN TEMA DI CONTENZIOSO ELETTORALE AMMINISTRATIVO - TERMINI - RIDUZIONE ALLA METÀ - TERMINE ANNUALE PER LA IMPUGNAZIONE - INCLUSIONE.*
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, la riduzione alla metà di "tutti i termini" del procedimento di Cassazione, disposta dall'art. 82 terzo comma del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, nel testo introdotto con l'art. 1 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147, opera non solo per i termini da osservare nel corso di detto procedimento, ma anche per il termine annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., sicché la proposizione del ricorso, in caso di mancata notificazione della sentenza d'appello, resta preclusa dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza medesima. (V 81/81, mass n 410472; (V 3668/79, mass n 400085; (V 1785/73, mass n 364744; (Conf 1219/79, mass n 397441).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)