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Sez. 3, Sentenza n. 23720 del 16/09/2008 (Rv. 604718 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Canone - Determinazione intervenuta tra le parti - Corresponsione in parte in misura fissa e in parte in rapporto ai risultati dello sfruttamento agrario - Legittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604718-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE

In tema di affitto di fondo rustico, nessuna disposizione di legge, specie a seguito della dichiarata illegittimità costituzionale del sistema normativo di cui agli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982, in tema di canoni massimi di affitto (v. Corte costituzionale, sentenza n. 318 del 5 luglio 2005), né, in particolare, l'art. 1 o l'art. 10 della legge n. 567 del 1962 negano che le parti possano prevedere, nella stipulazione del contratto, che il canone sia corrisposto, in parte, in misura fissa periodica e, in parte, in rapporto ai risultati dello sfruttamento agrario del terreno.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1962 num. 567 art. 10, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 9 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 62 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)