diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 18128 del 19/12/2002 (Rv. 559318 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Consigliere comunale - Con funzioni di amministratore unico di società a responsabilità limitata - Costituita dallo stesso comune con suoi capitali per l'espletamento di servizi ed opere municipali - Incompatibilità - "Ex" art. 63 t.u. n. 267 del 2000 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559318-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 63, numero 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non può ricoprire la carica di consigliere comunale l'amministratore unico di società a responsabilità limitata con capitale interamente versato dal medesimo comune e svolgente, nell'interesse di quell'ente locale, servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di manutenzione della rete viaria, acquedotto e fognature.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)