Sez. 1, Sentenza n. 5216 del 07/04/2001 (Rv. 546197 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Consigliere comunale con funzioni di amministratore di ente soggetto a vigilanza del comune - Incompatibilità - Sussistenza - Nozione di vigilanza - Ambito - Partecipazione, anche minoritaria, del comune al capitale della società amministrata dal consigliere Comunale - Rilevanza - Limiti.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
Il precetto sancito dall'art. 3, primo comma, numero 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154 - a norma del quale l'amministratore di un ente soggetto a vigilanza del Comune non può ricoprire la carica di consigliere comunale - intende prevenire il conflitto di interessi, anche solo potenziale, non solo in presenza di un rapporto di vigilanza che implichi un generico ed estrinseco controllo di legittimità o di merito del Comune sugli atti o sui comportamenti dell'ente amministrato dal consigliere comunale, ma anche, e a maggior ragione, quando il rapporto risulti tale da consentire una vera e propria ingerenza diretta del Comune stesso sul funzionamento dell'ente, ovvero quando la vigilanza si traduca in un controllo idoneo ad incidere sul processo formativo della volontà di quest'ultimo in conformità ad apposita disposizione di legge, di contratto o statutaria. Ne consegue che la partecipazione del Comune ad una società di capitali in veste di socio determina l'ipotizzata situazione di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di amministratore di detta società, a nulla rilevando che si tratti di partecipazione minoritaria, atteso che il socio è comunque in grado, indipendentemente dall'entità della quota sottoscritta, di concorrere alla formazione della volontà e, più in generale, al funzionamento dell'ente collettivo, a meno che risulti accertato che, per lo specifico atteggiarsi del caso concreto, alla partecipazione minoritaria corrisponda una capacità di incidenza sulle vicende della società così esigua da risultare eguale a zero.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)