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Sez. 2, Sentenza n. 4522 del 16/04/1993 (Rv. 481874 - 01)

Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - Eccezioni - Principio di prova scritta | Risposte rese dalla parte all'interrogatorio formale e consacrate dal verbale - ConfigurabilitĂ .
Stato
decisa il 1993-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481874-01

Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - Eccezioni - Principio di prova scritta

Il principio di prova scritta (art. 2724 n. 1 cod. civ.) - che giustifica la deroga al divieto di prova testimoniale stabilito dall'art. 2722 stessi codice - può desumersi dalle risposte date dalla parte all'interrogatorio, in quanto la verbalizzazione e la successiva sottoscrizione danno l'assoluta certezza che l'ammissione proviene dalla parte stessa e tale ammissione rende almeno verosimili i fatti che si dovranno poi ulteriormente provare a mezzo di testimoni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724, Cod. Proc. Civ. art. 231

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)